Art. 1

Denominazione

È costituita una organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Associazione Antonio Tirabassi - ONLUS", il cui logo viene allegato al presente statuto per farne parte integrante e sostanziale.

Tale denominazione, in uno con il logo e l’acronimo ONLUS sarà utilizzata in tutte le comunicazioni, con rilevanza interna ed esterna all’Associazione, e servirà all’identificazione univoca dell’Associazione, con divieto di utilizzo di qualsiasi altra forma di identificativo.

 

Art. 2

Sede

L’Associazione ha sede legale in Maiori - Via Capitolo nr. 5 c/o P.O.A. e sede virtuale INTERNET alla pagina WEB www.tirabassi.org   e all’indirizzo e-mail tirabassi@amalficoast.it

 

Art. 3

Riferimenti normativi

L’Associazione intende avvalersi delle agevolazioni di cui al Dlgs approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14/11/97, pubblicato sulla G.U. no 1 serie speciale del 02 gennaio 1998, emanato in attuazione dell’art. 3, commi 186, 187, 188 e 189 delle legge 662/96; in particolare il presente Statuto è adottato in conformità ai seguenti articoli del richiamato Dlgs:

  1. artt. 10 e 11 per quanto riguarda lo status giuridico;
  2. artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 e 26 per quanto riguarda le agevolazioni di natura fiscale;
  3. artt. 25, 27, 28, 29 per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità.

 

Art. 4

Oggetto e scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la sua attività nei seguenti settori:

  1. istruzione e formazione;
  2. tutela, promozione , restauro e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, nr. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, nr. 1409;
  3. promozione della cultura e dell’arte in qualunque forma ed espressione.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’associazione può emettere <<titoli di solidarietà>>.

 

Art. 5

Attività

Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà:

  1. organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d’arte, seminari e ricerche di carattere storico e/o scientifico;
  2. organizzare corsi di studio e di aggiornamento professionale;
  3. provvederà alla pubblicazione in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di opere d’arte, pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico;
  4. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari.

 

Art. 6

Finalità

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, intendendo per tali quelli previsti, limitati e regolamentati dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato Dlgs del 14/11/97, nei settori di cui all’art. 10, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 7

Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.