Art. 19

Clausola arbitrale

In caso di controversia tra un socio e l’Associazione, la soluzione è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui 1 nominato dal socio, 1 dal Comitato Esecutivo ed 1, con funzioni di Presidente da nominarsi congiuntamente; in caso di disaccordo nella nomina del Presidente, si provvederà a chiederne la nomina al Tribunale di Salerno.

 

Art . 20

Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi ) dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
  2. Nei casi previsti dalla lettera a), e comunque in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966, nr. 6222, alvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.21

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

 

Art.22

Norma transitoria

Per il primo anno di vita dell’Associazione il Presidente, il Comitato Esecutivo ed il Comitato dei revisori resta quello indicato nell’atto costitutivo dell’Associazione.