Art. 8

Soci

  1. Sono aderenti dell’associazione i soci: fondatori, ordinari, benemeriti.
  2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  3. Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, che si dichiarano d’accordo e si conformino agli gli scopi dell’Associazione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali e rispettano il presente statuto e/o i regolamenti approvati dall’Assemblea.
  4. La qualità di Socio viene deliberata dal Comitato Esecutivo, su istanza dell’interessato, a maggioranza dei 2/3 dei componenti; la decisione del Comitato Esecutivo può essere impugnata dall’interessato davanti all’Assemblea oppure da 1/4 dei componenti l’Assemblea stessa, la quale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea non necessitano di motivazione. Il Comitato Esecutivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento, in mancanza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine si intende respinta.
  5. La qualità di Socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.
  6. La decadenza dalla qualità di socio avviene, salvo che per dimissioni, unicamente ed esclusivamente per mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) dell’art. 9 del presente Statuto e viene deliberata dal Comitato Esecutivo, su iniziativa di uno dei suoi membri o su iniziativa di 1/3 dei soci, a maggioranza dei 2/3 dei componenti; la decisione del Comitato Esecutivo può essere impugnata dall’interessato davanti all’Assemblea oppure da 1/3 dei componenti l’Assemblea stessa, la quale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea vanno espresse con mozioni motivate.
  7. I Soci eleggono domicilio presso l’Associazione, nella cui sede, legale e virtuale, essi prenderanno cognizione di tutti gli avvisi, delle convocazioni e degli atti inerenti la vita sociale, senza ulteriore avviso, salvo diversa deliberazione del Comitato Esecutivo e/o diversa previsione regolamentare interna all’Associazione.
  8. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci benemeriti dell’associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato Esecutivo all’unanimità e con il parere favorevole dei Revisori dei conti . Possono essere altresì benemeriti quelle persone che per le cariche pubbliche ricoperte ,o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Comitato Esecutivo con decisione prese all’unanimità ed con il parere favorevole dei Revisori dei Conti.

 

Art. 9

Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali; ogni Socio ha diritto ad uno e un solo voto.
  2. E’ consentito il voto per delega; ogni delegato non può rappresentare più di cinque soci. La delega dev’essere conferita per iscritto a soci con esclusione dei membri del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori.
  3. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, su deliberazione dello stesso o su iniziativa di 1/5 dei soci.
  4. L’Assemblea va indetta in prima e seconda convocazione, a distanza di almeno due ore l’una dall’altra. Essa è validamente costituita con la partecipazione di 2/3 dei soci in prima convocazione, e di almeno 1/3 dei soci in seconda convocazione; essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa espressa previsione del presente statuto e dei regolamenti.
  5. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno e del Bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno. Essa inoltre

 

Art. 10

Comitato Esecutivo

  1. E’ l’organo di gestione dell’Associazione; è composto di 5 membri, dura in carica tre anni e i suoi membri sono immediatamente rieleggibili. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
  2. è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presiedente;
  3. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
  5. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei Soci;

 

Art. 11

Presidente, Vice Presidente, Segretario

  1. il Presidente dell’Associazione è nominato dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei votanti, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Esecutivo ed è immediatamente rieleggibile.
  2. ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci
  3. al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio
  4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
  5. Il Presidente nomina un segretario del Comitato esecutivo, anche al di fuori dello stesso senza diritto al voto, che ha le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il comitato esecutivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’associazione. Il segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell’assemblea, del comitato esecutivo nonché del libro dei soci dell’associazione.
  6. Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negozia per determinati atti o categorie di atti.
  7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

 

Art. 12

Il tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Comitato esecutivo ed è rieleggibile.

 

 

Art. 13

Comitato dei Revisori

 

  1. Il Comitato dei revisori è composto da 3 membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea, anche non iscritti all’Associazione, a maggioranza assoluto dei suoi componenti.
  2. Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativa ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
  3. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con i membri del comitato esecutivo non devono esserci vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado.
  4. La durata del comitato dei revisori e di anni tre e i suoi membri sono rieleggibili.
  5. I Revisori curano la tenuta del libro della adunanze dei revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del comitato esecutivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto se non sulle materie specifiche in cui viene richiesto dal presente Statuto. Verificano trimestralmente la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, dando i pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Comitato Esecutivo o dall’Assemblea.